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CONSULENZA PERIZIA MEDICO LEGALE OSTETRICO GINECOLOGICA: un’altra CTU in linea con la CTP del dott. SERGIO

Nella causa presso il TRIBUNALE CIVILE DI Bari R.G.12830/2020 – SFORZA, è stata depositata la CTU definitiva relativa ad un caso di morte fetale successiva ad un prolasso di funicolo. Nel caso in esame, la Consulenza (CTP) di parte del dott. Sergio evidenziava come, nel caso di un prolasso di funicolo, fosse indicato un taglio cesareo d’urgenza, non tempestivamente eseguito dai sanitari coinvolti.

La Ctu depositata afferma “Ma il taglio cesareo, certamente indicato nella circostanza del manifestarsi del prolasso del funicolo, non fu eseguito”…

“Alle ore 6:00, quando si verificò il prolasso del funicolo ombelicale fetale, vi era indicazione ad effettuare il taglio cesareo urgente che non fu eseguito.

3-dica se la morte del feto è, o meno, da porsi in nesso di causalità materiale con il trattamento medico sanitario e/o chirurgico prestato;

E’ probabile che la morte fetale fu dovuta ad asfissia acuta da compressione del funicolo ombelicale prolassato anche se non fu eseguito l’accertamento autoptico sul feto perché non richiesto dai familiari e non disposto dall’autorità sanitaria (artt. 7 e 37 comma 2 bis DPR 285/90), né dal magistrato nel procedimento penale.

Tuttavia, il procedimento risulta al momento inficiato da una presunta firma di un consenso informato dei genitori, contestato da parte attrice.

Allo stato attuale, dagli elementi esaminati nelle cartelle cliniche, sembrerebbe che la decisione di non effettuare più il taglio cesareo urgente sia stata la conseguenza di una discussione sul tema tra i sanitari presenti  e la coppia. Questo escluderebbe la responsabilità in capo ai sanitari poiché ancora oggi ogni decisione riguardante il parto di un feto pretermine a 25 settimane lontano dal termine, a causa dei problemi di morbilità e mortalità materno-fetale, non può che essere il frutto di una decisione condivisa tra genitori e sanitari….

Se, in seguito, durante il dibattimento dovessero emergere elementi diversi circa la decisione sulla modalità di parto, in tal caso si potrà riconsiderare il tema della responsabilità sanitaria e le conseguenze del mancato taglio cesareo che riteniamo comunque essere perimetrata nella perdita di chance di sopravvivenza ma non di integrità psico-fisica neonatale legati alla prematurità elevata, da valutarsi equitativamente da parte del Giudice, non avendo elementi per poter sostenere, sotto il profilo probabilistico, che quel feto, avesse più probabilità che non di nascere vivo e di essere sano.”

Pertanto, ferma restando la assoluta validità della CTP del Dott. Sergio, appare di fondamentale importanza, nell’azione legale, la incontrovertibile e indiscutibile attestazione dei fatti sulla carta. In caso contrario, si esporrebbe il fianco a tentativi di smontare la consulenza, anche se corretta e giusta da un punto di vista giuridico e medico.

 

 

 

Scritto il 11 aprile, 2024


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